Ultima modifica: 19 Novembre 2024

Consiglio d’Istituto

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del T.U. in materia di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.

Esso dura in carica tre anni ed è composto da rappresentanti eletti dei genitori, dei docenti, del personale ATA e, per gli istituti superiori, degli alunni. 

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola.

Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

  • Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
  • Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
  • Adotta il Regolamento di Istituto
  • Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
  • Delibera il calendario scolastico.

Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.

  • Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
  • Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.

  • Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
  • Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

 

 

Modalità di ricevimento:
Inviare una mail all’indirizzo della scuola, nella quale specificare la questione posta, oppure contattare il Rappresentante di classe che potrà fungere da tramite.




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