Consiglio d’Istituto
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del T.U. in materia di Istruzione, è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.
Esso dura in carica tre anni ed è composto da rappresentanti eletti dei genitori, dei docenti, del personale ATA e, per gli istituti superiori, degli alunni.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola.
Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.
Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.
- Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
- Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
- Adotta il Regolamento di Istituto
- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.
- Delibera il calendario scolastico.
Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.
- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.
- Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.
- Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.
- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.
Modalità di ricevimento:
Inviare una mail all’indirizzo della scuola, nella quale specificare la questione posta, oppure contattare il Rappresentante di classe che potrà fungere da tramite.